ADE – RISPOSTA n. 788/2021

Con la  Risposta 788 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata dopo anni a trattare la fiscalità delle “valute virtuali” detenute da persone fisiche al di fuori di attività d’impresa.

Il quesito verteva sul se le valute virtuali detenute in “hardware wallet” e “desktop wallet” con disponibilità diretta della chiave privata, detenute in ottica di lungo periodo (i cd. hodlers), debbano essere oggetto di monitoraggio fiscale indicandole nel quadro RW.

L’Agenzia delle entrate ha confermato che è obbligatorio indicare nel quadro RW tutte le valute virtuali, comunque e ovunque possedute, anche su “hardware wallet” e “desktop wallet“: non vi è quindi alcuna distinzione derivante dal come e dove le valute virtuali sono conservate dal contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha poi ribadito che le “valute virtuali” non sono soggette all’imposta, di carattere patrimoniale, sul valore delle attività finanziarie (“IVAFE”).

Nella Risposta, l’Agenzia delle entrate ha poi riproposto alcune argomentazioni di carattere generale, reiterando la posizione secondo cui alle operazioni su valute virtuali si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute estere tradizionali.

Alcune considerazioni sono necessarie:

  • le cessioni a pronti di valute virtuali danno origine a redditi imponibili solo nel caso in cui la giacenza di valute virtuali possedute nel “insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web)” superi il controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, determinato utilizzando il rapporto di cambio al 1° gennaio del periodo d’imposta come rilevato sul sito dove è stata acquistata la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove viene effettuata la maggior parte delle operazioni. Questa linea di interpretazione è coerente con la rilevanza di tutti i wallet ai fini RW, di cui si è detto sopra;

 

  • il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso”. Utilizzando il plurale (“prelievo dai wallet”), l’Agenzia delle entrate sembra intendere che il prelievo è fiscalmente rilevante solo quando le valute virtuali sono prelevate da qualunque wallet del contribuente, e non quando le valute virtuali sono semplicemente trasferite da un wallet all’altro del medesimo contribuente. Questa linea di interpretazione pare ragionevole e idonea ad evitare effetti paradossali;

 

  • ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso” occorrerebbe verificare sia “la conversione di una valuta virtuale con altra valuta virtuale”, sia la conversione di valute virtuali in euro o altra valuta estera avente corso legale. Quest’ultima posizione – nella parte in cui pretende di attribuzione rilevanza fiscale all’operatività cripto-to-cripto – è irragionevole, impraticabile e ingestibile in concreto, in cui svariate criptovalute non hanno alcuna quotazione né in USD né in EUR e manca una rendicontazione per gli scambi su piattaforme decentralizzate, e non pare compatibile con il principio di capacità contributiva, posto che la valuta virtuale ottenuta in cambio non indica necessariamente un accrescimento di ricchezza, dato che potrebbe in poco tempo anche perdere gran parte del suo valore, con il rischio di andare a tassare una ricchezza inesistente.

Autore: Dott. Francesco Avella