- 2 Agosto 2022
- Posted by: Cryptovalues
- Category: Cryptovalues News, Fiscale

La neutralità fiscale delle criptovalute nel trasferimento fra piattaforme
Con la risposta resa ieri dall’Amministrazione finanziaria è stato chiarito un aspetto molto importante relativo al trasferimento della criptovaluta fra piattaforme.
L’Agenzia delle Entrate per la prima volta ha specificato con la risposta n. 397 del 1° agosto 2022 che il trasferimento di criptovaluta da una piattaforma estera a favore di una piattaforma italiana non è soggetta a tassazione, dato che si è verificato un semplice cambio di dossier identicamente intestato e non si è verificato l’evento realizzativo agli effetti della tassazione italiana.
Nella medesima analisi, l’Agenzia delle Entrate, ancora una volta, conferma la natura di valuta estera della criptovaluta con tutti gli adempimenti che ne conseguono, quali ad esempio:
- le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del Tuir. Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso.
- La giacenza media deve essere verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
- La criptovaluta è di fonte estera se non è detenuta in un conto deposito presso un intermediario italiano; la natura di reddito di fonte estera, invece, non viene meno a seguito di stipula di un contratto:
– di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente a oggetto la gestione individuale del portafoglio, in cui l’intermediario riceve un mandato di gestione discrezionale;
– di amministrazione delle attività finanziarie (ivi inclusi i contratti di amministrazione senza intestazione), dove l’intermediario italiano amministra le attività estere eseguendo gli ordini del cliente, senza alcun potere discrezionale;
– di consulenza finanziaria, dove l’intermediario italiano offre un’attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti.
È opportuno ricordare infine che lo scorso 24 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha assunto un’impostazione per cui le valute virtuali sono assimilabili alle valute estere anche ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale (risposta a interpello n. 788 ), con conseguente obbligo di indicazione delle stesse nel quadro RW.