LA NUOVA IMPOSTA PATRIMONIALE ED IL MONITORAGGIO FISCALE

Oltre a voler portare una profonda modifica sul trattamento fiscale delle plusvalenze, la nuova manovra fiscale prevista per il 2023 intende superare il precedente orientamento dell’Agenzia che equiparava la criptovaluta alla valuta estera ed aggiunge anche una novità fiscale che crea una profonda discriminazione rispetto alla tassazione delle attività finanziarie tradizionali.

Nel dettaglio, oggi il legislatore propone per il 2023 l’applicazione indistinta dell’imposta di bollo del 2 per mille sulle criptovalute e cripto-attività che comportano obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore, al pari di un dossier titoli tradizionale gestito dalle banche, sgr, sim o fiduciarie.

Inoltre, se le cripto-attività sono detenute presso:

  • intermediari non residenti o
  • archiviate su chiavette, pc e smartphone, in qualunque parte del mondo

sarà il proprietario italiano a farsi carico direttamente del versamento dell’imposta sempre nella misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

Come anticipato nelle precedenti note fiscali, il nuovo testo normativo di fatto sembra superare l’assimilazione fiscale della criptovaluta alla valuta estera con la tassazione del 26% in presenza di prelievi da una giacenza oltre euro 51.645,69 per più di 7 giorni lavorativi continui, prevedendo invece dal 2023 l’assimilazione di tali beni alla stregua di prodotti ed attività finanziarie.

Dall’altro lato, nella nuova proposta normativa, il legislatore impone il monitoraggio alle società exchange italiane che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, effettuate anche in valuta virtuale o criptoattività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa’ semplici e associazioni, mantenendo la distinzione fra concetto di criptovaluta e di criptoattività.

Quindi, ad oggi, non è chiaro se il legislatore ritenga che il bitcoin resta criptovaluta e resta tassato come valuta estera mentre le Initial coin offering (ICO) ed i token diventano criptoattività oppure entrambe diventano criptoattività e non si parla più di valuta virtuale equiparata alla valuta estera.

Resta fermo, tuttavia, che il nuovo testo normativo, di fatto, crea da un lato una profonda disparità di trattamento fiscale fra coloro che detengono denaro sui conti correnti e versano l’imposta di bollo in misura fissa di euro 34,20 contro coloro che detengono criptovaluta o in Italia o all’estero o nei propri wallet e subiscono un prelievo del 2 per mille, per effetto del superamento dell’assimilazione della criptovaluta alla valuta estera.

In aggiunta a ciò, vi è poi l’ulteriore penalizzazione derivante dal monitoraggio dei movimenti transfrontalieri a carico degli exchange italiani. Viene naturale temere che il nuovo prelievo patrimoniale del 2 per mille sommato al monitoraggio fiscale possa costituire un ulteriore deterrente alla regolarizzazione del possesso della criptovaluta in Italia.

Dott.ssa Stefania Barsalini