- 15 Settembre 2021
- Posted by: Cryptovalues
- Category: Cryptovalues News, Rapporti Istituzionali

Quando è stato lanciato il protocollo Bitcoin[1], la sua omonima criptovaluta bitcoin (BTC), avrebbe dovuto garantire una rapida elaborazione delle transazioni economiche che quotidianamente effettuiamo.
Tuttavia, a più di un decennio di distanza, bitcoin si è dimostrato ancora poco adatto alle micro-transazioni, ma ha mostrato le sue potenzialità come asset di riserva o per transazioni di cospicuo valore in ambito transnazionale; alcuni commentatori sostengono, inoltre, che non tutto sia perduto, ma che, anzi, i recenti sviluppi delle tecnologie come Lightning Network (e, più genericamente, layer di secondo livello), possono ancora garantire a bitcoin di adempiere alla sua missione originaria.
Nel mentre, le stablecoin si sono anche affermate come un valido mezzo di pagamento nelle rimesse internazionali, ma le potenzialità del loro utilizzo per i (micro) pagamenti quotidiani non è da sottovalutare, soprattutto se lo sviluppo di tali stablecoin provenisse da colossi quali Facebook, Google, Amazon, ecc…
Non dobbiamo dimenticare che a facilitare il pagamento in criptovalute dei commercianti vi sono società italiane come Tinkl.it, società operativa dal 2015, fondata e sviluppata dal team dell’exchange italiano, The Rock Trading, la cui consolidata esperienza ha fornito le basi per la struttura tecnologica e finanziaria della piattaforma.
Grazie ad un accordo con la stessa The Rock Trading, Tinkl.it è in grado di azzerare il rischio di cambio del commerciante che decide di usufruire dei suoi servizi e quest’ultimo riceve il cento per cento del valore in euro della transazione, senza nessuna commissione applicata.
Nonostante le grandi potenzialità dell’uso delle cryptovalute anche per i (micro) pagamenti e gli esempi citati di innovative startup italiane, l’impiego delle criptovalute per gli scambi commerciali necessita di regole chiare e non troppo gravose per i commercianti che decidessero di accettarle come mezzo di pagamento.
A tal riguardo, emerge una importante novità nella risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a un’interrogazione presentata in VI Commissione dal deputato del M5S Davide Zanichelli[2] in merito allo schema di decreto del ministero dell’economia e delle finanze, “Recante modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale”.
Il Governo sembrerebbe finalmente pronto a finalizzare il decreto, a lungo atteso (l’iter normativo iniziò nel lontano 2018) che regolamenta il Registro speciale dei prestatori di servizi relativi alla valuta digitale istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (“OAM”).
Rammentiamo al lettore che il registro in questione ha come finalità quella di censire le piattaforme di scambio e dei gestori di portafogli elettronici oltre che di creare una riserva di attività sulla quale edificare doveri di collaborazione passiva ed attiva in chiave antiriciclaggio.
Il deputato Zanichelli ha recentemente dichiarato che
“L’elemento più importante di cui abbiamo avuto conferma è che nel testo del decreto verrà recepito quanto chiedevamo nell’interrogazione, ossia che gli oneri burocratici derivanti dall’iscrizione a tale Registro riguardassero solo gli operatori finanziari, che saranno tenuti infatti tenuti a registrarsi, ma non il semplice commerciante o artigiano che intende accettare la moneta elettronica e che quindi potrà farlo senza obblighi particolari o ulteriori”.
Lo schema di decreto è stato dunque trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali per un parere e a breve, secondo il Ministero, il testo verrà adottato. Prosegue ancora Zanichelli, che, ricordiamo, oltre a studiare la materia da numerosi anni, ha anche avuto il merito di aver costituito l’intergruppo parlamentare sulle “Valute virtuali e Blockchain”:
“Naturalmente una valutazione completa sarà possibile solo dopo aver letto il testo definitivo, ma dalla risposta del Ministero, però, si può già ora evincere la volontà di non complicare la vita degli esercizi che accettano valute virtuali per la somministrazione di beni e servizi. Un passo avanti nella direzione che auspichiamo di definire un chiaro quadro normativo che aiuti lo sviluppo di un settore, quello delle valute digitali, che può rappresentare un volano per l’economia italiana”.
Il Consorzio CryptoValues, insieme al Parlamentare Zanichelli – che ringraziamo personalmente per l’ottimo lavoro svolto – si erano fin da subito attivati per non penalizzare gli esercenti commerciali italiani in un settore – quello delle criptovalute (/criptoasset) – in cui la competizione, in primis all’interno dei confini europei, sarà sempre più incalzante.
Una vittoria che ci rende dunque orgogliosi e speranzosi per il futuro dell’ecosistema crypto italiano, da un lato; dall’altro, notiamo come alcune indiscrezioni trapelate recentemente su alcuni giornali italiani[3], riportino come l’art. 5 dello schema di decreto preveda pesanti obblighi di reportistica trimestrale a carico dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sulla propria clientela.
Il Consorzio si impegna a monitorare attivamente i successivi passaggi per l’approvazione dello schema di decreto, ora al vaglio del Garante per la protezione dei dati personali.
Fin da ora, però, critichiamo fortemente l’attuale testo non ufficiale dell’articolo 5 (così come riportato da alcune indiscrezioni giornalistiche) in quanto fortemente lesivo della privacy dei clienti, oltre che essere eccessivamente oneroso per gli operatori del mercato crypto.
Questi ultimi devono attivamente collaborare con le autorità di vigilanza ai fini AML e CTF, ma i concreti obblighi a loro carico devono contemperare i diversi diritti costituzionalmente protetti dall’ordinamento giuridico europeo ed italiano; mentre l’attuale formulazione (ufficiosa) del testo dell’articolo 5 non pare minimamente attuare tale bilanciamento fra interessi costituzionalmente protetti.
Il Consorzio CryptoValues rimane fiducioso che il Garante della Privacy saprà consigliare la correzione di tali inaccettabili storture, oltre che impegnarsi attivamente per la modifica del presunto testo provvisorio qui commentato.
di Andrea Berruto
[1] S.Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, 15/09/2021.
[2] Si rinvia alla lettura integrale dell’Allegato 4 di cui alla risposta ufficiale del MEF consultabile qui: <http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/09/08/leg.18.bol0652.data20210908.com06.pdf>.
[3] C. Bartelli e M. Rizzi, Criptovalute con monitoraggio trimestrale, <https://www.italiaoggi.it/news/criptovalute-con-monitoraggio-trimestrale-2533554>, 15/09/2021.