- 7 Aprile 2021
- Posted by: Cryptovalues
- Category: Cryptovalues News, Dal Mondo, Istituzionali
Morgan Stanley inserisce bitcoin in 12 portafogli istituzionali.
Partita nel business digitale la più antica banca americana, Bank of New York Mellon che due mesi fa ha annunciato la possibilità di custodire, trasferire ed emettere criptovalute, sollecitata dalla propria clientela “più influente”, sono seguiti nel mercato “crypto” altri ingressi da parte delle più importanti banche d’affari americane: JPMorgan a fine febbraio suggeriva un’allocazione bassa e non superiore all’1% a coloro che decidessero di inserire crypto nella loro dotazione.
Goldman Sachs recentemente ha aperto al mercato delle valute digitali, con la volontà di offrire a breve termine un “accesso appropriato” ai clienti privati.
Morgan Stanley consente l’accesso solo ai clienti che hanno almeno 2 milioni di dollari in deposito, perché considera bitcoin un asset adatto solamente a persone con “una tolleranza al rischio aggressiva”, con l’ulteriore limitazione rappresentata dalla percentuale che si può destinare all’acquisto di monete digitali, che non può andare oltre il 2,5% del patrimonio netto totale dei singoli clienti.
Ovviamente ci sono fondi di investimento e banche più piccole e magari meno conosciute le quali si stanno preparando ad annettere criptovalute nella loro dotazione di offerte.
In questo contesto, la notizia più interessante che va evidenziata è la richiesta giunta alla SEC proprio da parte di Morgan Stanley che, in un documento presentato il 31 marzo, ha dichiarato di aver aggiornato la sezione “Investment Policies and Strategies” per 12 portafogli istituzionali.
L’aggiornamento permette a Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. di aggiungere Bitcoin agli investimenti tramite il Grayscale Bitcoin Trust e cash-settled futures.
Ne deriva la volontà di regolamentazione richiesta proprio dalle Istituzioni più antiche e più importanti che avendo “accettato” l’idea di investire in valuta digitale, chiedono di farlo all’interno di regole e limiti statuiti dal legislatore.