NON SI TRATTA DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO*
- 5 Marzo 2018
- Posted by: Cryptovalues
- Category: Legale
Il bitcoin non è uno strumento finanziario. «Per il nostro ordinamento, gli strumenti finanziari sono un numero chiuso, che il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf) identifica in un elenco tassativo nel quale bitcoin e/o criptovaluta non sono citati. Il bitcoin nasce e si sviluppa seguendo una propria vocazione «valutaria», spiega Andrea Conso, partner di AC Group – Annunziata & Conso, uno dei maggiori esperti di Bitcoin in Italia.
Domanda. Paradossalmente, la «vocazione» del bitcoin ad essere valuta rischia di essere frustrata delle stesse dinamiche di mercato che ne stanno determinando il successo?
Risposta. E qui torniamo all’equivoco iniziale. In un contesto in cui il valore relativo del bitcoin è caratterizzato da una volatilità eccezionale, pare evidente come la sua capacità di essere concretamente utilizzata come «moneta di scambio», perda progressivamente terreno, a vantaggio di logiche speculative che contribuiscono a trasformare il bitcoin (sempre più) in «prodotto finanziario»; sia nel percepito comune, sia nelle stesse logiche di mercato che muovono i relativi fl ussi di acquisto e di vendita.
D. È nella stessa definizione di «criptovaluta» che si cela un ulteriore «equivoco»?
R. Sì. In realtà la «vocazione» del bitcoin a essere una moneta si ritrova in poco più di una manciata di «criptovalute»; mentre si perde del tutto nella più parte dei Token, che sono emessi in forma di unità di conto e che «virtualmente» rappresentano la «materialità» delle criptovalute. Per dare una idea si tratta di un fenomeno che, ad oggi, raccoglie più di 1.300 «criptovalute», variamente denominate e connotate in sede di loro emissione, nell’ambito delle c.d. Ico – Initial coin offerings, ovvero una forma digitale di raccolta pubblica di capitale per scopi imprenditoriali, effettuata esclusivamente attraverso la tecnologia Blockchain. Alcuni hanno parlato più correttamente di «assets» o di «criptoassets»; defi nizione dalla quale, a mio avviso, sarebbe meglio ripartire.
D. Un ulteriore equivoco piuttosto comune è quello di credere che le criptovalute possano nascere, circolare o sopravvivere in un contesto di assoluto «vuoto normativo».
R. Certamente. Ciò che è vero che ad oggi non esiste ancora una norma, nazionale o sovranazionale, che sia dedicata in via esclusiva alla regolamentazione del fenomeno; ma è parimenti vero che trattandosi di «asset» oggetto di diritti, nella prospettiva di uno stato di diritto (come il nostro), la loro struttura, emissione, e circolazione possono e devono essere verificate anzitutto alla luce delle comuni regole civilistiche (tipiche della circolazione dei beni).
D. Criptovalute e Blockchain costituiscono un’opportunità di confronto e lavoro per i professionisti?
R. In particolare per chi si occupa di «regolamentare» (ovvero diritto dei mercati finanziari) è chiamato ad accompagnare si affaccia o intende avviare un’attività in questo complesso mercato, operando in conformità a regole di un settore che, in vero non respinge, né tanto meno rischia di essere più di tanto disintermediato, ma le cui regole ancora mal si adattano alle novità del fenomeno nato con il bitcoin.