- 24 Aprile 2020
- Posted by: admincryptovalues_wp
- Category: Cryptovalues News, Fiscale
Queste le osservazioni del nostro Studio Fiscale, Studio Dattilo Commercialisti Associati in merito all’orientamento espresso dall’Ade sull’iva al 22% per gli Utility Token.
Utility token – IVA 22% – Orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate (risposta n. 110 del 20 aprile 2020)
L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato lo scorso 20 aprile la risposta n. 110 nella quale conferma l’applicazione IVA con aliquota ordinaria del 22% agli utility token.
In particolare, il caso esaminato riguarda quello del contribuente, una società italiana, che sta sviluppando una piattaforma tecnologica distribuita e decentralizzata per firmare, criptare e scambiare documenti commerciali in forma digitale (ordini, conferme, documenti di trasporto, fatture etc.), dei quali sono garantiti la paternità, la non ripudiabilità e l’integrità.
Il servizio è attualmente reso per mezzo della “versione 1.0” di una “blockchain” (i.e. struttura di dati/registro digitale) denominata “ALFA.network”, che permette alle imprese ad essa collegate di firmare, criptare e scambiare tra loro documenti commerciali digitali, e successivamente per mezzo di futuri aggiornamenti di tale “blockchain”, in cui sono presenti soggetti che gestiscono i nodi della rete per validare le transazioni, definiti “nodi validatori”.
Chi intende partecipare a questo meccanismo e intende gestire un nodo della rete per validare le transazioni, deve avere a disposizione un quantitativo minimo di ” token” (“gettoni”) e deve vincolarlo a garanzia della correttezza della propria attività di validazione.
Le transazioni sulla blockchain ALFA.network avverranno mediante pagamento in criptovaluta e, più precisamente, mediante token generati dall’Istante nella quantità predeterminata e immodificabile di 60 milioni di unità (“ALFA token”).
La Società ha inoltre costituito un consorzio – ALFA CONSORTIUM (di seguito, “Consorzio”) – con attività esterna formato dai nodi validatori, avente tra i propri scopi:
- l’acquisto a condizioni di favore, in nome proprio e per conto dei consorziati, dei “token” che i consorziati a propria volta acquisteranno dal consorzio e utilizzeranno per svolgere l’attività di nodi validatori nella costituenda blockchain, Pagina 2 di 10 ALFA.network;
- l’acquisto in nome proprio della licenza d’uso del software di rete di tale blockchain per concederla a titolo gratuito ai consorziati;
- l’individuazione e la selezione di società specializzate nell’attività di validazione di piattaforme blockchain; – lo svolgimento di ulteriori attività collaterali e collegate.
Una parte degli ALFA token generati dall’Istante (“nativi”) vengono ceduti al predetto consorzio, che interviene come acquirente in nome proprio e per conto dei consorziati.
Senza entrare nel merito riguardo valutazioni di legittimità dell’attività di creazione dei token, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’assenza di una chiara ed univoca legislazione fiscale in materia di token, che ne permetta una corretta qualificazione e definizione anche ai fini fiscali.
Ciò premesso in termini generali, la specifica operazione oggetto di esame ai fini dell’IVA è la vendita verso il corrispettivo in euro degli ALFA token al Consorzio col vincolo della loro messa a garanzia da parte dei nodi validatori consorziati per svolgere l’attività di validazione, che verrà decurtata a titolo di sanzione in caso di violazione delle regole del Protocollo da parte del miner.
Relativamente ai diritti conferiti dai token ai loro acquirenti, i contratti prevedono che il possesso dei token da parte degli acquirenti non comporterà alcun diritto alla partecipazione in ALFA o nel Consorzio e/o nessun diritto patrimoniale o amministrativo relativo alla Società, non costituisce altresì prestito o contributo al Consorzio, né prestito o conferimento all’Istante e non rappresenta una forma di investimento né di risparmio.
Il soggetto cedente (ALFA nel primo contratto e il Consorzio nel secondo) non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità o cambio dei token in altre criptovalute o in moneta avente corso legale, né di idoneità dei token per scopi e utilizzi che siano diversi rispetto alla messa in stake (vincolo a garanzia).
Alla luce delle limitazioni di garanzia di cui sopra, il Consorzio non sarà obbligato a restituire né all’acquirente né ai suoi aventi causa o ai consorziati le somme ricevute a seguito della cessione dei token, così come il Consorzio non sarà tenuto e legittimato a pretenderle dall’Istante nell’ipotesi in cui:
- a) i token non risultassero convertibili con altre criptovalute e/o con monete aventi corso legale, o fossero convertibili con indici di rapporto diversi da quelli sperati o ipotizzati o ipotizzabili al momento del loro acquisto;
- b) ALFA.network non venisse sviluppata in tutte le sue fasi del Progetto, o venisse sviluppata con ritardo o con funzionalità ed utilità diverse rispetto a quanto previsto dal contratto o nel Progetto;
- c) le attività di scambio e/o di firma dei documenti, in forma criptata e pseudoanonima, tra imprese partecipanti alla blockchain non dovessero risultare possibili e/o non fosse possibile eseguirle con modalità, funzionalità e/o costi diversi da quelli indicati nel contratto e/o Progetto.
L’Agenzia delle Entrate deduce pertanto che in sede di emissione i token in oggetto presentano le caratteristiche di utility token perché solo a seguito del loro acquisto è possibile accedere ai servizi della blockchain, ALFA.network, utilizzarne il software e il logo e svolgere l’attività di nodo validatore.
In sostanza, l’acquirente paga una commissione all’Istante per ottenere gli utility token necessari per svolgere l’attività di miner.
In sede di emissione, la loro funzione è diversa da quella di una moneta virtuale, che – come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, Hedqvist) – non ha “altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” (cfr. punti 49 e 52). Si ritiene, perciò, che nel caso in esame la Società effettui una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 facendosi corrispondere una commissione (c.d. fee) per poter accedere e utilizzare ALFA.network e svolgere l’attività di nodo validatore; la prestazione pertanto è una prestazione di servizi generica imponibile ad aliquota IVA ordinaria.
Author: Stefania Barsalini
Download: ADE Risposta n. 110 del 20 aprile 2020